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19/04/2021 - Aliquota IVA applicabile per la fornitura di energia elettrica per le parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari - interpello_142

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad apposito Interpello chiarisce che l’iva al 10% nei condomini per le parti comuni si applica nel solo caso di contesti esclusivamente residenziali

L’Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello posto, con la risposta n. 142 del 03/03/2021 ha precisato che l'aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale.

La qualificazione come "uso domestico" o "promiscuo" delle parti condominiali è coerente, peraltro, con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni (es. luce scale, ascensore, …) dell'edificio e le unità immobiliari, di cui all'art. 1117 e seguenti c.c., che non consente di considerare tali parti come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini.

Ciò in quanto il diritto di condominio rappresenta una forma di comunione che si costituisce di fatto sulle parti comuni dell'edificio, in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.) e una comproprietà sui beni comuni dell'immobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono alcuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali all'utilizzazione o al godimento delle parti individuali.

Quindi, in presenza di complessi condominiali nei quali viene svolta una o più attività commerciale, di servizio o di produzione, la riduzione dell’aliquota IVA si applica nel solo caso in cui queste risultano totalmente autonome con la fornitura di energia elettrica e/o gas.

Al contrario, nel caso in cui la fornitura di energia elettrica e gas per il funzionamento delle parti comuni di condomini, “prevalentemente residenziali”, costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali ad esempio uffici, studi professionali, negozi, si applica l’aliquota IVA ordinaria al 22%.

In allegato la risposta n. 142 del 03/03/2021 dell’Agenzia dell’Entrate all’Interpello presentato.