• News Immagine Anteprima
  • Home
  • In evidenza
  • 16/06/2021 - Fornitura di energia elettrica. Dal 01/07/2021 le aziende fornite con il “Servizio a Tutele Graduali” passano automaticamente in fornitura con nuovi esercenti

Addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica degli anni 2010 e 2011 – è ancora possibile avviare azioni per il rimborso

La Cassazione ha chiarito che le azioni di rimborso vanno avviate nei confronti del fornitore e non dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Dogane). Messa a disposizione del fac simile di diffida

Nel 2010 e nel 2011 le aziende pagavano le bollette per la fornitura di energia elettrica inclusive dell’addizionale provinciale sulle accise. Dal 01/01/2012 per effetto di apposita normativa tale addizionale è stata abrogata, questo per intervento di una direttiva comunitaria che ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive della stessa.

A fronte di tale situazione alcuni soggetti hanno chiesto il rimborso delle addizionali versate all’Agenzia delle Dogane, che ha resistito in giudizio fino alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione che, pur riconoscendo la possibilità della richiesta di rimborso, ha chiarito che doveva essere fatta dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica di quel periodo (cioè quello che aveva effettivamente incassato le addizionali citate).

La richiesta all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Dogane) può essere fatta, dice la Cassazione, “eccezionalmente, allorquando l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravoso (come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore)”.

Per coloro che sono interessati ad attivare azioni per la restituzione di tali addizionali, la prima attività da realizzare è quella di interrompere il periodo di prescrizione decennale con apposita diffida (si tenga conto che per il 2010 sono già passati 10 mesi). Sappiamo che è molto probabile che i fornitori non daranno seguito alla richiesta di rimborso. In tal caso rimane la possibilità di avviare l’azione legale nei confronti dei fornitori.

Non si può però escludere la possibilità che venga emanata una disposizione legislativa che preveda la restituzione di quanto versato per l’addizionale in questione (tutta o in parte), visto anche l’importante azione di rappresentanza fatta da Confartigianato Imprese e da altre associazioni di categoria. Potrebbe quindi essere rilevante il blocco del termine dalla prescrizione. Pertanto, in tale ipotesi, diventerebbe importante avere almeno inviato apposita diffida (via pec) al fornitore di energia elettrica del 2010/2011 con la richiesta di restituzione di quanto corrisposto nei due anni. Al riguardo lo Studio Legale Tributario Prof. Avv. Loris Tosi di Mestre ha messo a disposizione del CAEM (Consorzio Acquisti Energia & Multiutility) il fac-simile di diffida da utilizzare e inviare nei confronti del fornitore del 2010 e 2011, per coloro che lo desiderano, indipendentemente dalla cifra richiesta. Tale fac-simile viene riportato in fondo a questa notizia. Se utilizzato lo stesso dovrà poi essere inviato al fornitore (di allora) con raccomandata A/R o PEC.

Come consorzio abbiamo anche definito, con lo studio legale e tributario prof. Avv. Loris Tosi di Mestre, le condizioni per l’eventuale assistenza a coloro che intendono avviare azioni nei confronti del/dei fornitori per il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise pagate nel 2010 e 2011. In questo caso la disponibilità data dallo studio legale per l’assistenza fino all’eventuale terzo grado di giudizio sarà possibile nel solo caso di un potenziale rimborso superiore a 8.000,00 euro, cioè per quelle realtà che hanno consumato oltre un milione di kWh  (per le forniture da novembre 2010 a dicembre 2011).

Qualora siate interessati ad avviare tali azioni e ad avere quindi informazioni sulle condizioni concordate con lo studio legale, potete contattare il nostro consorzio CAEM (Consorzio Acquisti Energia & Multiutility):

Deborah Casalatina – tel. 0444/168484

Chiara Dalle Nogare – tel. 0444/168408

Enrico Raumer – tel. 0444/168469

Mirco Zanrosso – tel. 0444/168395

Di seguito al Fac-simile si riporta la tabella delle accise applicate nel 2010 e nel 2011 nelle province cui fanno riferimento le aziende consorziate al CAEM.

 

TESTO DEL FAC-SIMILE DI DIFFIDA

(Luogo e data)                                                                                                                                         Spett.le (ragione sociale e indirizzo società fornitrice)

A mezzo raccomandata a/r  o pec

 Oggetto: Diffida e formale messa in mora ai sensi dell’art. 1219 del codice civile per la ripetizione dell’imposta addizionale sull’energia elettrica di cui all’art. 6 del D.L. n. 511 del 1998 per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011. Contratto di fornitura di energia di (denominazione sociale società fornitrice) – Codice cliente (vedi bollette) ….. : POD (vedi bollette) n.  ….., luogo di fornitura (indirizzo inclusivo del comune) ……

Spett.le Fornitore

Il sottoscritto sig. (nome e cognome), nato a ……………………(…) il …………………. e residente in (comune)………………………(…), via ………………………………..n. ………….., cod. fisc. ………………………… , in qualità di legale rappresentante della società ………………………………..(ragione/denominazione sociale), con sede legale in (comune)…………………(…), ….(CAP), via …………………………cod. fisc. (Azienda)……………………………….., in relazione alla fornitura di energia elettrica di cui all’oggetto, espone e precisa quanto segue.

Come vi sarà noto, anche a seguito dell’intervento della Commissione Europea, l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 23 del 2011 ha abrogato, a decorrere dal 2012, l’imposta addizionale sull’energia elettrica di cui all’art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, in quanto incompatibile con l’ordinamento dell’Unione Europea. 

La Corte di Cassazione – con sentenze nn. 27099 del 2019 e 27101 del 2019 – ha confermato che il cliente al quale, in precedenza, sia stato addebitato il citato tributo ha il diritto di agire nei confronti del fornitore e chiederne a quest’ultimo la restituzione attraverso ordinaria azione di ripetizione dell’indebito nel termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2033 del codice civile.

Ciò posto, Vi diffidiamo a procedere senza indugio alla restituzione, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, dell’imposta addizionale sull’energia elettrica di cui all’art. 6 del D.L. n. 511 del 1998 addebitateci nelle fatture da Voi emesse e relative al periodo di fornitura compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2011, maggiorata della relativa imposta sul valore aggiunto e dei relativi interessi di legge nel frattempo maturati.

A tal fine, vogliate procedere ad accreditare l’importo dell’addizionale provinciale oltre alla relativa imposta sul valore aggiunto, per gli anni 2010 e 2011, indebitamente trattenuta da Codesto Fornitore, nella somma di € …………….. (in lettere ……………..), ovvero nella diversa misura eventualmente risultante dalla sommatoria dei dati documentali, maggiorata degli interessi di legge, sul conto corrente avente IBAN IT…………………, intestato a …………………………… (ragione/denominazione sociale).

La presente diffida, che costituisce formale atto di messa in mora, viene trasmessa ad ogni effetto di legge, ivi incluso quello interruttivo della prescrizione.

Nulla ricevendo entro il termine suddetto, ci vedremo costretti ad adire l’Autorità Giudiziaria a tutela dei nostri interessi.

Si rappresenta sin da ora che alla presente comunicazione non seguiranno solleciti.

Cordiali saluti.

                                                                                                              Sig.  (Nome e cognome) ……………………..

                                                                                                                                        Firma

   

Addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica applicate per kWh nelle province riferite alle associazioni artigiane aderenti a Confartigianato Imprese, promotrici del consorzio CAEM (Consorzio Acquisti Energia & Multiutility)

Prov.

€/kWh

€/kWh

2010

2011

Bari

 0,0093

0,0093

Belluno

0,0114 

0,0114

Benevento

 0,01136

0,01136

Bolzano

0,0093 

0,0093

Brindisi

0,01136 

0,01136

Campobasso

 0,01136

0,01136

Caserta

0,011362 

0,011362

Chieti

0,011362 

0,011362

Foggia

0,01136 

0,01136

Gorizia

 0,0114

0,0114

Isernia

0,0093 

0,0093

L'Aquila

0,0093

0,01395

Napoli

0,0114

0,01425

Oristano

0,01136 

0,01136

Padova

 0,0093

0,0093

Pescara

 0,011362

0,011362

Pordenone

 0,0103

0,0103

Reggio Calabria

 0,0093

0,0093

Rieti

0,011362 

0,011362

Rovigo

 0,011362

0,011362

Salerno

 0,011362

0,011362

Sassari

 0,01136

0,01136

Taranto

 0,011362

0,011362

Teramo

 0,011362

0,011362

Trento

0,0093 

0,0093

Treviso

0,01136 

0,01136

Trieste

0,01136 

0,01136

Udine

 0,01136

0,01136

Venezia

 0,011362

0,011362

Verona

0,01033 

0,01033

Vicenza

 0,011362

0,011362

Solo nelle province di L’Aquila e Napoli l’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica era differente nel 2010 rispetto al 2011. Nelle altre province il corrispettivo 2010 e 2011 è rimasto invariato.

Questo significa che moltiplicando l’importo riportato nella tabella sopra evidenziata per i kWh utilizzati nei due anni, si otterrà l’importo complessivamente pagato per l’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica. Tale importo (risultato dalla moltiplicazione citata) va inserito nella diffida e corrisponde alla cifra complessivamente pagata indebitamente nel 2010 e nel 2011.